DOCUMENTI

Al fine di ricevere un atto, è necessario esibire e depositare presso lo studio notarile determinati documenti. Detti documenti variano a seconda del soggetto che compare dinanzi al Notaio e della natura dell’’atto.

SOGGETTI PARTICOLARI:

INTERVENTO IN ATTO DI STRANIERI
– documento di identità;
– codice fiscale italiano (richiedibile alla Agenzia delle Entrate);
– permesso di soggiorno se extracomunitario (http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/index_it.htm; in mancanza occorre  verificare la condizione di reciprocità)

ATTI DEI COMUNI
– Statuto aggiornato del Comune.
– Copia autentica in bollo della delibera del Consiglio comunale (ed eventuale delibera attuativa della Giunta) avente ad oggetto la stipula dell’atto.
– Copia (anche non autentica) della delibera di nomina del dirigente o del responsabile del servizio, autorizzato alla stipula del contratto (non necessaria se a  appresentare il Comune è il segretario comunale).
– Verifica con il Comune (in caso sia parte alienante) che l’atto sia soggetto ad imposta di registro o IVA.
– Determinazione del responsabile del procedimento di spesa che autorizza il contratto (art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), secondo lo schema seguente:
“Il responsabile del procedimento di spesa, richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. ……… in data …………. , visto l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, determina di stipulare un contratto di compravendita con …………………. ;
– Che detto contratto sara’ regolato secondo quanto risultante nella suindicata deliberazione del Consiglio comunale, alla quale si rinvia anche per la  determinazione del fine del contratto stesso;- che la scelta del contraente e’ effettuata ………………………. ;
– Che il prezzo della compravendita e’ fissato in euro ………………… , che verra’ pagato contestualmente alla stipula dell’atto, con rinunzia ad ogni diritto di ipoteca legale;- che l’atto di compravendita sarà stipulato nella forma dell’atto notarile pubblico;- che verrà garantita la piena proprietà e libertà dell’immobile compravenduto;
– Che il possesso verrà trasferito contestualmente alla stipula dell’atto notarile.” D. Lgs. 267/2000.  Articolo 192. Determinazioni a contrattare e relative   procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:a) il fine che con il contratto si intende perseguire;b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

– Decreto del Ministro dell’Interno di riconoscimento della personalità giuridica
– Certificato della Prefettura del capoluogo di provincia, da cui si ricavi il numero di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ed il rappresentante legale della Parrocchia
– Nota di trascrizione del trasferimento degli immobili dall’ente preesistente all’Ente Parrocchia
– Codice fiscale della Parrocchia- Fotocopia (fronte-retro) della carta di identità e codice fiscale del parrocco – Autorizzazione del vescovo sia per le alienazioni che  per gli acquisti

– Per procure provenienti dall’estero si intendono quelle ricevute o autenticate da un notaio o dall’autorità consolare di uno Stato estero. Non sono procure estere quelle ricevute o autenticate dal Console italiano.
– Accade spesso che le procure consolari presentino dei vizi di forma, per la mancata osservanza delle prescrizioni di legge sulla redazione degli atti pubblici, che trovano applicazione anche agli atti consolari. E’quindi necessario verificare con attenzione che siano state rispettate le disposizioni della legge notarile (menzioni relative all’accertamento dell’identità personale, della lettura dell’atto ed allegati, ecc.).

Presupposti per l’utilizzo di procure redatte all’estero sono i seguenti:
– Traduzione in lingua italiana della procura, asseverata da un traduttore ufficiale, o dal Consolato italiano, o dallo stesso notaio che ha ricevuto la procura, oppure, infine, dal notaio che riceve l’atto cui va allegata la procura, se conosce la lingua straniera. Anche la “apostille” (di cui infra) deve essere tradotta.
– Legalizzazione della procura da parte del Consolato italiano all’estero.  N.B.:- per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri, con cui esiste apposita convenzione ( convenzione dell’Aja del 1961), la legalizzazione è sostituita dalla “apostille ” , apposta (generalmente in lingua francese) dalla stessa Autorità estera. Così, per esempio, per la Svizzera.

Per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri ( es., Germania, Francia), vi è l’esenzione totale sia da legalizzazione che da “apostille”. In tale ultimo caso, è opportuno citare nell’atto la legge di ratifica della convenzione che esenta dalla legalizzazione.
– Deposito della procura estera nella raccolta degli atti di un notaio  italiano, o di un archivio notarile, con apposito verbale di deposito. Tale deposito non è necessario se l’atto cui va allegata la procura è un  atto pubblico, o una scrittura privata autenticata conservata nella raccolta del notaio autenticante.

0823 964827

ATTI TRA VIVI:

-Fotocopia dei documenti d’identità (fronte retro), patente o passaporto non scaduti e dei codici fiscali sia delle parti cedenti che delle parti acquirenti;
-Se coniugata: estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (da richiedere al Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
-Se legalmente separata: provvedimento di separazione, completo del decreto di omologa del tribunale;
-Se divorziato, vedovo, nubile o celibe: certificato di stato libero rilasciato dal Comune;
-Se cittadino extracomunitario, regolare permesso di soggiorno in originale;
-Se intervengono: – procuratori, l’originale della procura speciale o copia autentica della procura generale;
-Persone non in grado di intendere e di volere, persone che non sono in grado di leggere e scrivere, minorenni, ciechi, muti, sordomuti, stranieri, contattare lo studio notarile per le relative indicazioni;
-Indicazione dell’eventuale rapporto di parentela e/o coniugio tra parte alienante e parte acquirente;
-Titolo di provenienza (copia dell’atto notarile di acquisto); se l’immobile è pervenuto per sentenza del giudice (es. acquisto all’asta, sentenza di usucapione), produrre la copia di tale sentenza;
-Se l’immobile è pervenuto per successione, produrre copia della dichiarazione di successione; se la successione è regolata da un testamento, occorre anche
la copia del verbale di pubblicazione del testamento;
-Se l’immobile è stato costruito dal venditore, devono essere prodotti i documenti relativi  al suolo su cui è stato realizzato il fabbricato.);
-Copia dell’eventuale contratto preliminare; ove registrato, quietanza del pagamento dell’imposta pagata per eventuali acconti e caparre, da  imputare alle imposte dovute per l’atto definitivo di compravendita;
-Per gli atti di compravendita: fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui è stato effettuato il pagamento degli acconti e del saldo del prezzo;
-Per tutti gli atti a titolo oneroso: fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui sono state pagate le eventuali spese di mediazione, ed indicazione dei dati del mediatore (dati identificativi e numero di iscrizione a ruolo presso la camera di commercio del mediatore persona fisica o società; dati identificativi e  numero di iscrizione a ruolo presso la  camera di commercio del mediatore che sia legale rappresentante, preposto o delegato dalla società; codice fiscale o partita iva); se all’atto partecipa una società:
-Visura aggiornata dalla Camera di Commercio (registro delle imprese); copia dello statuto vigente della società (o dell’ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati); se necessarie da statuto: delibera del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei soci trascritte sui
relativi libri verbali da esibire in originale prima del rogito;
-Codice fiscale e partita iva;
-Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale;
-Se vi è consiglio di amministrazione: verbale della delibera che autorizza la stipula dell’atto o verbale di nomina dell’amministratore delegato con indicazione dei poteri allo stesso conferiti;
-Se l’immobile è pervenuto per successione:
-Certificato di morte e codice fiscale del defunto;
-Copia autentica in bollo dell’eventuale verbale di pubblicazione del  testamento (se non già trascritto);
-Prezzo o valore da dichiarare nell’atto;
-Eventualmente: documentazione catastale (planimetria ed elaborato planimetrico), visure catastali, planimetrie catasto fabbricati; estratti di  mappa catasto terreni e fabbricati; eventuali variazioni catastali; frazionamenti, ecc.);
-In presenza di plusvalenze immobiliari soggette a tassazione, nell’ipotesi in cui si intenda optare per l’imposta sostitutiva del 20 %: specificazione della plusvalenza realizzata, o in alternativa degli elementi necessari per la relativa determinazione (valore di acquisto; documentazione delle spese sostenute per l’acquisto – ad es. parcella notarile per l’acquisto ed il mutuo strumentale allo stesso – e per eventuali lavori di costruzione o ristrutturazione);
Per le donazioni:
-Estremi degli eventuali atti precedenti di donazione (immobiliari e non) già effettuate dal donante a favore del donatario.
Fabbricati:
-Copia della licenza o concessione edilizia o permesso di costruire iniziale, se l’inizio della costruzione è posteriore al primo settembre 1967;
-Copia delle concessioni edilizie o permessi di costruire – anche in sanatoria – o delle domande di concessione o di permesso di costruire in  sanatoria, e delle denunzie di inizio attività (DIA), relative ad eventuali ristrutturazioni od opere edilizie successive (comunque qualsiasi tipo di documentazione catastale in possesso delle parti);
-Copia del certificato di agibilità/abitabilità;
-Per le agevolazioni “prima casa”: certificato di residenza della parte compratrice (ove la stessa sia già residente nel Comune in cui acquista), o, in alternativa, dichiarazione del datore di lavoro che attesti che l’acquirente svolge la propria attività lavorativa nel Comune in cui acquista;
-Per le agevolazioni sul “riacquisto” di prima casa: copia dell’atto notarile di acquisto della precedente prima casa, e copia dell’atto di rivendita della stessa (se non anteriore all’anno);
-Eventualmente: attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica);
-Eventualmente: certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, idrico, del gas, del riscaldamento, dell’ascensore, ecc.), nel caso in cui sussista detta conformità e la parte acquirente non rinunzi alla garanzia dell’alienante;
-Nel caso di fabbricato locato a terzi: a) – copia del contratto di locazione; b) – trattandosi di fabbricato ad uso negozio, o comunque ad uso commerciale o professionale: verificare l’osservanza delle disposizioni relative alla prelazione del conduttore; c) – trattandosi di fabbricato ad uso abitativo, verificare che non sia stata data disdetta alla prima scadenza al conduttore, nel qual caso esiste diritto di prelazione afavore del conduttore medesimo;
-Informarsi se vi sono arretrati di spese condominiali relative all’anno in corso e all’anno precedente;
-Avvertire il notaio se contestualmente all’acquisto viene stipulato un mutuo ovvero se l’acquisto avviene tramite una società di leasing;
-In caso di mutuo chiedere alla Banca se al momento del rogito la somma mutuata è disponibile oppure se occorre attendere l’iscrizione dell’ipoteca; in quest’ultimo caso informarne la parte venditrice

Terreni:
-Certificato di destinazione urbanistica (rilasciato dal Comune) in bollo, anche per aree pertinenziali di edifici urbani di superficie superiore a 5.000 metri quadri;
-Per i terreni agricoli: verificare che non vi siano affittuari o confinanti coltivatori diretti aventi diritto a prelazione;
-Eventuale perizia per rideterminazione dei valori dei terreni edificabili;
-In caso di Fabbricato rurale ancora censito al Catasto Terreni è consigliabile provvedere all’accatastamento all’Urbano per ottenere la rendita catastale ed evitare rischi di accertamento sul valore del medesimo. In mancanza il fabbricato è soggetto a valutazione da parte  dell’Ufficio del Registro tranne il caso in cui sia al servizio del fondo agricolo e ci siano gli ulteriori presupposti per considerarlo privo di rendita

– Titolo di provenienza (copia dell’atto notarile di acquisto o della dichiarazione di successione);
– Documentazione catastale (elaborato planimetrico; planimetrie delle singole unità immobiliari; tipo mappale e modello 3/SPC);
– Copia del permesso di costruire iniziale, e/o denunzia di inizio attività;
– Copia dei permessi di costruire – anche in sanatoria – o delle domande di concessione o di permesso di costruire in sanatoria, e delle denunzie di inizio attività (DIA), relative ad eventuali ristrutturazioni od opere edilizie successive;
– Copia del certificato di agibilità/abitabilità, o della relativa richiesta;
-Regolamento di condominio;- Tabelle millesimali;- Atto di mutuo contratto per il finanziamento dell’operazione edilizia;
– Atti di erogazione e quietanza successivi;
– Atto di frazionamento dell’ipoteca;
– Atto di consenso alla cancellazione di ipoteca (salvo che nel caso di accollo della quota frazionata del mutuo).
– Certificazione Energetica.
Per ogni singolo atto successivo al primo:
– Copia dell’eventuale contratto preliminare di compravendita; nel caso il contratto stesso sia stato registrato, quietanza del pagamento dell’imposta pagata per eventuali acconti o caparre, da imputare alle imposte dovute per l’atto definitivo di compravendita;
– Prezzo da dichiarare nell’atto
– Fattura di vendita (comprese eventuali fatture di acconto)
– Importo della quota di mutuo da accollare eventualmente all’acquirente
– Indicazione dei subalterni da vendersi (come da allegate planimetrie)
– fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui è stato effettuato il  pagamento degli acconti e del saldo del prezzo.
– Certificazione Energetica

-Copia (anche non autentica) della domanda di sanatoria (da non allegare all’atto). Occorre la copia autentica solo se si tratta di atto con agevolazioni fiscali;
Se l’area cortiliva di pertinenza è di superficie superiore  a mq.5000: certificato di destinazione urbanistica (da richiedere al Comune dove si trova l’immobile)
-Ricevuta (anche non autentica) di pagamento dell’intera oblazione dovuta(il totale pagamento è richiesto a pena di improcedibilità della domanda), eventualmente maggiorata degli interessi legali. In caso di mancato pagamento nei termini, doveva essere pagata una somma pari al triplo di quanto non versato, entro il giorno 1 aprile 1997. Sono stati riaperti i suddetti termini di pagamento, ma in tal caso è necessario versare anche gli interessi legali. Non occorre alcun pagamento di oneri concessori ai fini della stipula dell’atto;
-Richiesta di parere dell’Autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art.32 della legge 47/85 (si tratta solo dei vincoli culturali, paesistici, idrogeologici previsti nel vecchio testo dell’art.32, cfr.l’art. 32,comma43 bis, del d.l.n.269/2003). In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio Rifiuto non impedisce la stipula dell’atto. Ove sia maturato il silenzio assenso, è necessaria, per la stipula dell’atto, l’avvenuta emissione del parere favorevole; eventualmente dichiarazione di un tecnico relativa alla insussistenza di vincoli.
Aspetti da verificare:
-Controllare che la domanda sia stata presentata entro il 30 giugno 1987.
-Controllare che la domanda di sanatoria identifichi l’immobile che ne costituisce oggetto.
-Verificare che non esistano vincoli culturali, paesistici, idrogeologici (in caso contrario, occorre la richiesta di parere di cui sopra).

– Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali degli sposi;
– Estratto per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio
– Al momento dell’atto, due testimoni cittadini italiani, maggiorenni, che sappiano leggere e scrivere e che non siano parenti od affini degli sposi;
– Se la convenzione riguarda beni immobili, o se – trattandosi di semplice separazione dei beni – esistono immobili intestati ad uno solo dei coniugi ma in realtà in comunione legale
-Documentazione relativa, ai fini della trascrizione immobiliare;
– Se si tratta di modifica di una preesistente convenzione stipulata anteriormente al 6 maggio 1981, autorizzazione del Tribunale alla modifica.

-Titolo di provenienza (copia dell’atto notarile di acquisto o della di dichiarazione di successione)
-Fotocopia dei documenti d’identità (fonte-retro) e dei codici fiscali sia del mutuatario che del terzo datore d’ipoteca.
-Estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) del mutuatario e del terzo datore di ipoteca.

Se il mutuatario e/o il terzo datore di ipoteca è una società:
-Visura aggiornata rilasciata dalla camera di commercio
-Copia dello statuto vigente della società
-Codice fiscale e Partita IV
-Fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale
-Se vi è consiglio di amministrazione: verbale della deliberazione che autorizza la stipula dell’atto, o verbale di nomina dell’amministratore delegato con indicazione dei poteri allo stesso conferito

Se l’immobile è pervenuto per successione:
-Certificato di morte e codice fiscale del defunto
-Copia autentica in bollo dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento, se non gia trascritto
-Eventuali precedenti atti di mutuo con concessione di ipoteca sullo stesso immobile
-Copia delle planimetrie catastali o dell’estratto di mappa
-Estremi di riferimento della Banca Mutuante con indicazione precisa del nome del funzionario incaricato e relativo numero di telefono

Cancellazione – Restrizione Ipoteca
-Copia del contratto di mutuo con la relativa nota di iscrizione
-Lettera di quietanza/consenso della banca creditrice
-Solo per restrizione: Documentazione catastale relativa ai beni da liberare

Per l’atto di cancellazione di ipoteca, nel quale deve intervenire unilateralmente la Banca che ha concesso il mutuo, occorrono:
-Copia conforme dell’atto di mutuo con la relativa nota di iscrizione;
-Incarico della Banca per la cancellazione dell’ipoteca
Per l’atto di Svincolo ipotecario (cioè l’atto nel quale viene cancellata l’ipoteca solo da alcune unità immobiliari gravate dall’ipoteca iscritta con il mutuo originario), nel quale deve intervenire unilateralmente la Banca che ha concesso il mutuo, occorrono:
-Copia conforme dell’atto di mutuo con la relativa nota di iscrizione;
-Incarico della Banca per la cancellazione dell’ipoteca;
-Elenco degli immobili da svincolare.
L’atto di cancellazione totale o parziale di ipoteca può essere sostituito dalla procedura prevista dal Decreto 2 aprile 2007 n. 40 (Decreto Bersani)  nel quale si prevede che la Banca stessa provveda, senza atto notarile, a comunicare la cancellazione all’Ufficio del Territorio per l’annotazione a margine dell’ipoteca originaria.

ATTI PER CAUSA DI MORTE:

– Originale del testamento olografo;
– Estratto per riassunto dell’atto di morte (da richiedere nel Comune di morte);
– Fotocopia di documento di identità e del codice fiscale del defunto;
– Fotocopia (fronte-retro) dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti gli eredi (di cui è consigliato l’intervento in atto per contestuale accettazione espressa di eredità);
– Se nell’eredità sono compresi beni immobili: atti di provenienza ed eventuale documentazione catastale;
– Se nell’eredità sono compresi autoveicoli: fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprieta’ (o del foglio complementare).

Documenti relativi al defunto:
-Documenti personali:
-Carta d’Identità;
-Codice Fiscale;
-Certificato di morte (in carta libera);
-Dichiarazione relativa allo stato civile del defunto;
-Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da richiedere in Comune in carta libera) nella quale si dichiara:
– che in data ……… è deceduto in ………… il signor ………. che era nato a ………  il giorno ………. che gli unici eredi per legge/testamento sono i signori: 1)
……… ….. nato a …….. il giorno ………. residente a ……….. (relazione di parentela); 2) ……… ….. nato a …….. il giorno ………. residente a ……….. (relazione di parentela).”

Documenti relativi agli eredi:
-Documenti personali:
-Carta d’Identità in corso di validità;
-Codice Fiscale

ATTI DI DIRITTO COMMERCIALE:

Fotocopie dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti.
– Se il cedente è imprenditore individuale, indicazione del relativo regime patrimoniale coniugale.
– Eventualmente: inventario dei beni aziendali (obbligatorio solo nel caso di cessione di ramo di
azienda, ai fini dell’identificazione dell’oggetto del contratto).
– Eventuali Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo (se superiore ad euro 12.500)
– Eventualmente (se vendita con patto di riservato dominio): inventario dei macchinari aziendali di
valore superiore ad euro 15,59.
– Licenza di autorizzazione all’esercizio del commercio.
– Visura camerale (registro delle imprese) aggiornata relativa all’impresa dell’alienante e dell’acquirente.
– Partita IVA dell’alienante e dell’acquirente

Se vi e’ impresa familiare:
-Atto dichiarativo dell’impresa familiare (o ultimo atto modificativo)
-Fotocopie dei documenti e codici fiscali dei collaboratori (necessario il loro intervento in atto, finalizzato alla rinunzia alla prelazione ex art. 230-bis c.c.).
– Se nell’azienda sono compresi autoveicoli:
– carta di circolazione;
– certificato di proprietà
– valore dell’autoveicolo.
– Immobili in locazione?
* se si trasferisce il contratto di locazione, copia di quest’ultimo
– Immobili in proprieta’
* documentazione per trasferimenti immobiliari (vedi apposito prospetto)
* valore degli immobili
– In presenza di conferimento di azienda in societa’ di capitali:
* relazione di stima di un perito (nel caso di S.p.A., nominato dal Tribunale).
– In caso di donazione di azienda:
a) atti relativi a precedenti donazioni effettuate dal donante a favore del donatario
b) elenco dettagliato dei beni aziendali, da allegare all’atto
c) valori contabili ai fini fiscali (ed eventualmente dell’avviamento ai fini civilistici).
– In caso di vendita di azienda con riserva di proprieta’:
* se l’azienda comprende macchine, di valore unitario superiore ad euro 15,49, elenco dettagliato dei macchinari da allegare all’atto (ai fini della trascrizione nei registri di cancelleria del Tribunale ex art. 1524 c.c.)

Documenti relativi ai soci:
Persone fisiche:
-Carta d’Identità e Codice Fiscale (per gli stranieri Permesso o Carta di Soggiorno);
-Modulo per l’antiriciclaggio (Persona Fisica) debitamente compilato;
-Estratto per sunto dell’atto di matrimonio o copia della sentenza di separazione o Certificato di stato libero.
Persone giuridiche (ove ammesso):
-Visura recente del Registro delle Imprese;
-Carta d’identità e Codice Fiscale del legale rappresentante;
-Modulo per l’antiriciclaggio (Persona Giuridica) debitamente compilato;
-Eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante ad intervenire all’atto.

Dati relativi alla società da costituire:
– RAGIONE SOCIALE (Indicare la Ragione Sociale scelta per la società da costituire che può essere qualunque, anche di fantasia, ma deve contenere necessariamente la forma giuridica e il nome e cognome: di almeno un socio per le società in nome collettivo (S.N.C.);  di almeno un socio accomandatario per le società in accomandita semplice (S.A.S.).;
– SEDE (Indicare con precisione la sede della società da costituire. Indicare inoltre, se la sede degli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa è ubicata: allo stesso indirizzo della sede sociale; ad un altro indirizzo (se è questo il caso indicare tutti i dati);
– OGGETTO SOCIALE (indicando con precisione tutte le attività che potranno essere svolte dalla società da costituire);
– DURATA (generalmente il 31 dicembre per far coincidere il termine con l’anno fiscale; nelle società di persone è possibile stabilire oltre alla scadenza anche la possibilità della successiva proroga tacita. I patti sociali standard prevedono la proroga tacita di anno in anno,  eventualmente indicare:  se si intende prevedere un diverso termine di proroga (es. di biennio in biennio, di quinquennio in quinquennio …);  se non si vuole prevedere la proroga tacita;
CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Indicarele modalità di conferimento:
-Per le quote conferite in denaro non serve allegare alcuna documentazione;
-Per le quote conferite in natura:
-Se si tratta di conferimento di immobili produrre gli stessi documenti relativi agli immobili richiesti per gli atti di compravendita;
-Se si tratta di conferimento di azienda produrre gli stessi documenti relativi all’azienda richiesti per gli atti di cessione di azienda;
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA (Indicare i poteri attribuiti ai soci amministratori o ai soci accomandatari. Se c’è un solo socio amministratore o socio accomandatario indicare se ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione o se bisogna prevedere nei patti sociali qualche limitazione (es. per importo delle operazioni o per tipo di atti). Se vi sono più soci amministratori, specificare se essi devono agire:
-Con firma libera e disgiunta per tutti gli atti (sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione);
-Con firma congiunta per tutti gli atti (sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione);
-Con firma libera e disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione;
-Con firma libera e disgiunta per tutti gli atti e congiunta per determinati atti (indicare quali es. atti di compravendita di immobili, mutui … atti che superano un certo importo …).

-Visura recente del Registro delle Imprese;
-Patti sociali vigenti (in alternativa i patti sociali originari e tutte le modifiche successive);

VARIAZIONE FORMA GIURIDICA
La società può cambiare la sua forma giuridica.
– Se da S.N.C. si trasforma in S.A.S. (fornire i dati necessari per la costituzione di sas), occorre comunicare in particolare: la nuova ragione sociale i soci accomandati e gli accomandatari i poteri di amministrazione  i nuovi patti sociali di S.A.S;
– Se da S.A.S. si trasforma in S.N.C. (fornire i dati necessari per la costituzione di snc), occorre comunicare in particolare: la nuova ragione sociale; i soci amministratori; i poteri di amministrazione; i nuovi patti sociali di S.N.C;
– Se da S.A.S. o S.N.C. si trasforma in S.R.L. o S.P.A (fornire i dati necessari per la costituzione di Srl o Spa), occorre comunicare in particolare: la nuova  denominazione; la forma giuridica; l’Organo Amministrativo; i poteri di amministrazione;  le nuove norme di funzionamento della srl o lo statuto della SPA;
è necessaria la relazione giurata di stima da produrre in originale in quanto va allegata all’atto. Se la società è titolare di autoveicoli o di immobili occorre inserirli in atto per consentire il cambio di intestazione, produrre quindi: per gli automezzi di proprietà della società: copie dei libretti di circolazione e dei certificati di proprietà degli stessi;  per gli immobili di proprietà della società: copie degli atti di provenienza degli stessi; schede catastali

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
Indicare la nuova Ragione Sociale scelta per la società che può essere qualunque, anche di fantasia, ma deve contenere necessariamente la forma giuridica e il nome e cognome:
– di almeno un socio per le società in nome collettivo (S.N.C.);
– di almeno un socio accomandatario per le società in accomandita semplice (S.A.S.). Se la società è titolare di autoveicoli o di immobili occorre inserirli in atto per consentire il cambio di intestazione, produrre quindi:
– per gli automezzi di proprietà della società: copie dei libretti di circolazione e dei certificati di proprietà degli stessi;
– per gli immobili di proprietà della società: copie degli atti di provenienza degli stessi; schede catastali.

VARIAZIONE SEDE SOCIALE
Indicare con precisione la nuova sede della società. Indicare inoltre:
– Se la sede degli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa è ubicata: allo stesso indirizzo della sede sociale; ad un altro indirizzo (se è questo il caso indicare tutti i dati).
– Se l’attività, già denunciata nella vecchia sede legale: è cessata completamente; continua al vecchio indirizzo della sede legale.
– Se la società è titolare di autoveicoli o di immobili occorre inserirli in atto per consentire il cambio di intestazione, produrre quindi: per gli automezzi di proprietà della società: copie dei libretti di circolazione e dei certificati di proprietà degli stessi; per gli immobili di proprietà della società: copie degli atti di provenienza degli stessi; schede catastali. La formalità di trascrizione e quindi l’inserimento in atto delle proprietà immobiliari della società sono necessarie solo in caso di trasferimento di sede legale in altro Comune. Tali formalità non sono invece richieste se la società trasferisce la sede legale nello stesso Comune.

VARIAZIONE DURATA
Indicare la nuova data di scadenza della società. E’ possibile anche:
– prevedere la proroga tacita, se questa non è prevista;
– modificare la scadenza della proroga tacita (es. di anno in anno, di quinquennio in quinquennio ecc.);
– eliminare la proroga tacita.

Formalità da osservare da parte del Notaio e da parte della società
Il Notaio provvede:
-alla registrazione dell’atto di modifica;
-all’iscrizione delle modifiche al Registro delle Imprese competente;
-alla comunicazione delle modifiche, ai fini IVA, con la collaborazione del commercialista, ove necessario.
La società dovrà quindi provvedere:
-alla denuncia delle modifiche relative all’attività, ove necessario, presso il registro delle imprese dove è iscritta la società (entro 30 giorni dalla data di
modifica, inizio o cessazione dell’attività);
– a tutte le eventuali incombenze previdenziali e assistenziali.

PER TUTTE LE SOCIETA’,  DI PERSONE E DI CAPITALI

-Importo del capitale sociale e sua ripartizione
-Denominazione, sede, durata, oggetto ed organo amministrativo
-Indicazione dei componenti dell’organo amministrativo
-Testo dello statuto o dei patti sociali

PER SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
-­Importo del capitale sociale e sua ripartizione
-­Denominazione, sede,  durata,oggetto ed organo amministrativo
-­Testo dello statuto o dei patti sociali
-In caso di conferimenti  in denaro, ammontare  del capitale sociale versato (almeno 25% del totale), e  ricevuta, in originale, del versamento del  25% o dell’intero capitale  sociale presso Istituto di Credito.
­‐In caso  di  conferimenti in natura di beni immobili o aziende, relazione giurata (l’asseverazione può essere fatta a cura del Notaio rogante) di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro del revisori Contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo; la relazione deve essere consegnata in originale in quanto deve essere allegata all’atto.

PER SOCIETA’ PER AZIONI
-­Importo del capitale sociale
-Importo delle azioni ed eventuali caratteristiche dei tipi di azioni
-­Denominazione, sede, durata, oggetto ed organo amministrativo
-­Testo dello statuto o dei patti sociali
-­In caso di conferimenti in denaro, ammontare del  capitale sociale versato (almeno 25% del totale), e ricevuta, in originale, del versamento del 25%  o dell’intero capitale sociale presso Istituto di Credito.
-In caso di conferimenti in natura di beni immobili o aziende, relazione giurata (l’asseverazione può essere fatta a cura del Notaio rogante) di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro del revisori Contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo, nominato dal Tribunale del luogo in cui avrà sede .

CESSIONE DI QUOTE SOCIALI
– Atto costitutivo o ultimo atto modificativo della società, e relativo statuto aggiornato;
– Codice fiscale/Partita IVA della società;
– Visura del Registro delle Imprese (Camera di Commercio);
– Fotocopie dei documenti di identità (fronte-retro) e codici fiscali delle parti cedenti ed acquirenti;
– Eventuale grado di parentela e/o di coniugio tra cedente e cessionario;
– Regime patrimoniale coniugale della parte alienante (eventualmente, se si ritiene opportuno l’intervento in atto del coniuge in comunione legale, relativo  documento d’identità e codice fiscale);
– Eventualmente, fotocopie dei documenti di identità e dei codici fiscali degli altri soci, se intervengono all’atto per rinunziare al diritto di prelazione previsto dallo statuto;
– Prezzo della cessione (se a titolo oneroso);
– Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo;
– In caso di donazione di quota sociale: eventuali precedenti atti di donazione effettuati dal donante a favore del donatario;
– Eventualmente: se immobili in proprietà, visure ipotecarie su immobili della società (consigliato solo nel caso in cui, a seguito della cessione, si aggiunge alla compagine sociale un nuovo socio che richiede di conoscere lo stato effettivo e attuale della società);

CESSIONE DI AZIONI DI S.P.A.
– Ultimo atto della società e statuto aggiornato (per verifica clausole di prelazione e/o di gradimento);
– Codice fiscale/Partita IVA della società;
– Visura del Registro delle Imprese (Camera di Commercio);
– Verifica se l’importo delle azioni è stato interamente versato;
– Nazionalità del cedente e del cessionario;
– Documenti e codici fiscali delle parti cedenti ed acquirenti;
– Regime patrimoniale coniugale della parte alienante;
– Eventualmente, documenti degli altri soci, se intervengono all’atto per rinunziare al diritto di prelazione;
– Prezzo della cessione (se diverso dal valore nominale). Precisazione se il cedente ha effettuato l’opzione per il risparmio amministrato o gestito;
– Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo.

Il Notaio può vidimare i libri previsti dal Codice Civile e dalle norme fiscali
(normativa 600/73 e 663/72) e quindi i seguenti libri:
• Libro giornale (art. 2214 C.C.)
• Libro inventari (art. 2214 C.C.)
• Libri sociali obbligatori (art. 2421 C.C.)
• Libri IVA
• Libri IRPEF
La vidimazione può essere effettuata anche presso il registro imprese competente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I libri a fogli mobili o a modulo continuo devono essere intestati indicando su ogni foglio:
• Ragione sociale o Denominazione;
• Sede legale;
• Codice Fiscale;
• Nome del Libro.
I libri rilegati devono essere intestati indicando sulla prima facciata e non necessariamente anche su ogni foglio:
• Ragione sociale o Denominazione;
• Sede legale;
• Codice Fiscale;
• Nome del Libro.
I Libri devono essere numerati su ogni foglio utilizzabile. Se la numerazione è su una sola facciata, il retro della stessa deve essere “ANNULLATO” altrimenti verrà considerato come utilizzabile da entrambi i lati assolvendo l’imposta di bollo conseguente.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Per tutte le società, ditte individuali, Associazioni e Cooperative occorre presentare, debitamente compilata e firmata, la nostra richiesta di vidimazione.
• Per le S.R.L e le S.P.A. presentare fotocopia del versamento F24 per le CC.GG. (di Euro 309,87 o di Euro 516,46 per società con capitale superiore a Euro 516.456,90);
• Per le S.N.C. e le S.A.S. occorre versare le CC. GG. (Euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazione) mediante: versamento sul C/C Postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate” – centro operativo di Pescare – Causale “Bollatura e Numerazione Libri Sociali”; Marche di Concessione Governativa;
• Per tutte le società, ditte individuali, Associazioni (non ONLUS), Cooperative (non edilizie e non ONLUS) occorre assolvere all’imposta di  bollo, mediante Marca da bollo di Euro 16 per ogni 100 pagine o frazione, da portare alla consegna del Libro. In caso contrario provvederà il nostro Ufficio Vidimazioni ad assolvere a tale obbligo e il relativo costo verrà inserito nella fattura della vidimazione;
• Per le Associazioni di volontariato e Cooperative Sociali (ONLUS) esenti dal pagamento della tassa CC. GG. e imposta di bollo presentare fotocopia  dell’iscrizione all’apposito Albo tenuto dalla Regione;
• Per le Cooperative Edilizie con tassa CC. GG. ridotta a Euro 16,75 per ogni 500 pagine o frazione e esenti da imposta di bollo presentare fotocopia dell’iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle società Cooperative; I Registri fiscali, i Registri di Carico e Scarico dei rifiuti e i Formulari di Identificazione trasporto dei Rifiuti sono esenti dal pagamento della tassa CC. GG. e dell’imposta di bollo.

ATTI VARI:

VERBALE DI INVENTARIO
-Provvedimento di delega del Tribunale che nomina il notaio per l’inventario.- Eventuale provvedimento del Tribunale di proroga del termine per l’inventario
-Per inventario in materia di successioni: dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti chi sono gli eredi.
-Per inventario di tutela: provvedimento di nomina del tutore.
-Per inventario di tutela: fotocopie documenti di identità di due testimoni (scelti tra i parenti o gli amici di famiglia).
-Elenco dei beni mobili da inventariare, con indicazione, accanto a ciascuno di essi, del relativo valore (da verificare successivamente in sede di operazioni di inventario da parte del notaio).
-Fotocopia documento identità e codice fiscale di un terzo, che deve intervenire quale estimatore (sia per gli oggetti preziosi che per altri beni mobili).
-Se vi sono immobili: copia del titolo di provenienza (atto notarile di acquisto o denuncia di successione), ed eventuale documentazione catastale in possesso della parte.
-Fotocopia documenti di identità e codici fiscali degli eredi, del tutore e del protutore.
-Verificare se il Tribunale ha ordinato l’apposizione di sigilli.

– Documento di legittimazione, rilasciato dalla Banca, contenente gli estremi di identificazione della cassetta di sicurezza;
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che indichi gli eredi dell’intestatario;
– Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali degli eredi dell’intestatario;
– Lettera di comunicazione da parte della Banca, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, del giorno e dell’ora dell’apertura;
– Indicazione preventiva, se possibile, del tipo di oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza:

– Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali del titolare e dei collaboratori;
– Indicare chi e’ il titolare e chi sono i collaboratori; specificare rapporto di parentela del titolare con ciascuno dei collaboratori
– Visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio (registro delle imprese) dell’imprenditore
– Partita IVA dell’imprenditore

L’atto di notorietà è un atto pubblico notarile, con il quale due soggetti (chiamati “attestanti”) dichiarano, sotto il vincolo del giuramento, una determinata verità a loro conoscenza (tipico è l’atto notorio relativo  all’apertura di una successione ed all’individuazione degli eredi). E’ opportuno che i due attestanti siano  estranei (non parenti né affini), rispetto ai soggetti interessati all’atto (ad esempio, estranei rispetto agli eredi).
L’atto notorio puo’ essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, autenticata nei modi previsti dal d.p.r. n. 445/2000 (e quindi non registrata), nei casi in cui quest’ultima deve essere prodotta alla pubblica amministrazione (oppure a privati, ad esempio banche, a condizione che questi ultimi vi consentano). L’atto notorio deve essere annotato a repertorio, e registrato; puo’ essere rilasciato in originale. Documenti da produrre allo studio notarile:
– Carta identita’ e codici fiscali degli “attestanti”;
– Carta identita’ e codici fiscali degli eredi;
– Indicazione del rapporto di parentela tra eredi e defunto;
– Certificato di morte e codice fiscale del defunto.

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